Informazioni utili per le Istituzioni Scolastiche
Quando a scuola è obbligatoria l'individuazione degli ASPP?
Non sempre questa figura è presente nell’organigramma della sicurezza di un Istituto Scolastico.
Qualora l’R.S.P.P. nominato dal Dirigente Scolastico sia un esperto esterno (dell’ente locale o libero professionista) e non dunque appartenente all’organico della scuola, si ravvede un ulteriore obbligo in capo al DS. L’obbligo consiste nell’organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti, con nessuna indicazione specifica riguardo però all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone.
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno della scuola, soprattutto in casi di Istituti con elevato numero di sedi.
Tale nomina deve essere effettuata previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c) D.Lgs.81/08).
La consultazione dell’RLS in ordine alla nomina dell’ASPP/degli ASPP è un obbligo penalmente sanzionato in capo al Dirigente Scolastico.
La formazione obbligatoria dell’A.S.P.P.
Per quanto concerne la formazione dell’A.S.P.P., secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni del 07/07/2016, lo stesso deve frequentare un corso specifico composto dai moduli del presente pacchetto: il modulo A (28 ore) e B (48 ore).
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