Corso ASPP – Modulo B (48 ore in videoconferenza)
L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è la figura che affianca il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nello svolgimento delle sue funzioni.
L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 prevede che le persone incaricate di svolgere la funzione di ASPP debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Assenze ammissibili
Le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso.
Attestato di frequenza:
Dopo la verifica finale di apprendimento effettuata sulla piattaforma e-learning, al termine del corso sarà rilasciato attestato di profitto da “OPN”, soggetto autorizzato dalla legge in vigore al rilascio delle attestazioni ai corsi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi
Modalità di iscrizione:
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico o carta di credito/prepagata.
Informazioni utili per le Istituzioni Scolastiche
Quando a scuola è obbligatoria l’individuazione degli ASPP?
Non sempre questa figura è presente nell’organigramma della sicurezza di un Istituto Scolastico.
Qualora l’R.S.P.P. nominato dal Dirigente Scolastico sia un esperto esterno (dell’ente locale o libero professionista) e non dunque appartenente all’organico della scuola, si ravvede un ulteriore obbligo in capo al DS. L’obbligo consiste nell’organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti, con nessuna indicazione specifica riguardo però all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone.
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno della scuola, soprattutto in casi di Istituti con elevato numero di sedi.
Tale nomina deve essere effettuata previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c) D.Lgs.81/08).
La consultazione dell’RLS in ordine alla nomina dell’ASPP/degli ASPP è un obbligo penalmente sanzionato in capo al Dirigente Scolastico.
La formazione obbligatoria dell’A.S.P.P.
Per quanto concerne la formazione dell’A.S.P.P., secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni del 07/07/2016, lo stesso deve frequentare un corso specifico composto dai moduli del presente pacchetto: il modulo A (28 ore) e B (48 ore).
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