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La progettazione antincendio

Lo Studio Tecnico Ing. Marco CORRADO si occupa della progettazione antincendio di attività quali:

Alberghi, Scuole, Asili Nido, Uffici, Autorimesse, Autofficina, Ristoranti, Impianti Fotovoltaici, GPL, Centrali Termiche, Condomini, Gruppi Elettrogeni, ecc.

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Quando presentare la SCIA antincedio

La SCIA va presentata ogni qualvolta viene avviata una nuova attività soggetta a controllo da parte dei VVF oppure quando un’attività esistente viene modificata. La Segnalazione Inizio Attività Certificata Antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra. Con il precentente procedura, in caso di modifiche, la SCIA si presentava solo nei casi in cui le modifiche erano tali da comportare un aggravio. Ora invece la SCIA antincendio, in caso di modifica, si presenta sempre.

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Le pratiche di prevenzione incendi

Lo studio tecnico Ing. Marco CORRADO si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– preparare la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio
valutazione rischio di incendio
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione ed inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno

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Quando presentare richiesta di deroga?

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell’Interno sono di tipo ”deterministico-prescrittivo”. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l’istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendi deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

– documentazione conforme all’allegato I al D.M. 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

– attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Professionista Antincedio

Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perchè permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.

Antincendio, dai Vigili del Fuoco l'aggiornamento dell'applicativo ...
Le modalità di accesso agli esami sono date dal DM 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”

Partner nel settore

Lo studio si avvale della professionalità nel settore della sicurezza antincendio dell’azienda AGDVR SRL

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